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03 IL PERIODO DI PROVA


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 Il patto di prova deve essere previsto già nel contratto di assunzione, in caso contrario non ha validità.
 
 Durante o al termine del periodo di prova azienda e lavoratore possono interrompere il rapporto liberamente, senza obbligo di dare un preavviso.
 
 La prova non può essere prevista con lavoratori che abbiano già lavorato in azienda (esclusi periodi di stage).
 
 È bene indicare in modo preciso quali mansioni saranno oggetto della prova.
 
 La durata del periodo di prova è normalmente prevista dai CCNL, la legge comunque pone il limite massimo in sei mesi di calendario, tre mesi per gli impiegati con mansioni non direttive; limiti non derogabili.
 
 In caso di necessità si può anche prevedere un periodo “minimo” di prova durante il quale entrambe le parti si vincolano a non interrompere il contratto.
 

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